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31/08/2026 Business

Fringe benefit: la soglia maggiorata entra nel nuovo TUIR, ma si ferma al 2027

Il limite esente per i beni e i servizi dati ai dipendenti viene riscritto nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi. La sostanza non cambia, e nemmeno la scadenza.

I fringe benefit sono i beni e i servizi che l'azienda mette a disposizione del dipendente: buoni acquisto, l'auto a uso promiscuo, il telefono, i rimborsi di alcune spese di casa. Entro una certa soglia non fanno reddito e quindi non sono tassati né per il lavoratore né per l'azienda. Superata quella soglia, la musica cambia parecchio.

La regola in vigore oggi

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha portato il limite di non imponibilità a 1.000 euro l'anno, che salgono a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. La misura copre il triennio 2025-2027.

Entro quel tetto rientrano, oltre al valore dei beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per le utenze domestiche, per l'affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa.

Cosa cambia con il nuovo TUIR

Il testo unico delle imposte sui redditi è stato riscritto con il DLgs. 19 giugno 2026 n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027. L'articolo 53 comma 4 del nuovo testo recepisce la disposizione della legge di bilancio 2025, portandola dentro il TUIR insieme al resto della disciplina dei redditi di lavoro dipendente.

Per chi gestisce le buste paga, quindi, dal 2027 la norma si legge in un posto diverso ma dice la stessa cosa.

Il punto da non fraintendere

Entrare nel testo unico può dare l'impressione che la soglia maggiorata sia diventata strutturale. Non è così: l'incremento resta previsto solo fino al 2027, esattamente come nella norma originaria.

Significa che dal 2028, se non interverrà una nuova proroga, si torna al limite ordinario di 258,23 euro l'anno. È una differenza sostanziale, e riguarda un anno che per molti piani di welfare aziendale è già dentro l'orizzonte di programmazione.

Tre cose da tenere a mente

Fonte: Eutekne, 31 agosto 2026 — art. 53 comma 4 del DLgs. 19 giugno 2026 n. 117.

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