Contributi INPS dei soci di srl: la Cassazione esclude gli utili non distribuiti
Il socio che lavora nella propria srl non deve pagare i contributi sugli utili lasciati in società. Lo dice la Cassazione, non ancora l'INPS: nel frattempo bisogna scegliere come comportarsi.
A metà settembre la Cassazione ha depositato sette sentenze, dalla n. 25377 alla n. 25383, su una questione che tocca moltissime piccole srl: su quale reddito paga i contributi INPS il socio che lavora nella propria società. La risposta della Corte è netta. I contributi si pagano sugli utili che il socio incassa, non su quelli che la società lascia a riserva. È la notizia di cui in questi giorni si parla di più fra commercialisti e consulenti del lavoro, perché smentisce il modo in cui l'INPS ha sempre fatto i conti.
Chi riguarda
Il socio di srl che lavora in azienda in modo abituale e prevalente e che per questo è iscritto alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS. È il caso tipico della srl familiare o con un solo socio: il titolare possiede le quote, spesso è anche amministratore, e lavora ogni giorno in bottega, in negozio o in cantiere.
Come funzionava finora
Chi è iscritto ad artigiani o commercianti paga ogni anno un contributo minimo e, se il reddito supera la soglia del minimale, contributi in percentuale sulla parte che eccede. Per il socio di srl l'INPS ha sempre considerato come suo reddito la parte di reddito della società corrispondente alla sua quota, anche quando gli utili restano in società. Le istruzioni del quadro RR del modello Redditi, dove questi contributi si calcolano, dicono la stessa cosa.
Un esempio: una srl con un solo socio dichiara 60.000 euro di reddito e lascia tutto a riserva. Il socio non incassa nulla, ma per l'INPS deve i contributi come se avesse guadagnato 60.000 euro: nell'ordine di 14.000 euro l'anno.
Cosa ha detto la Cassazione
La legge (art. 3-bis del DL 384/1992) stabilisce che i contributi si calcolano sui redditi d'impresa che l'iscritto dichiara ai fini IRPEF. La Corte ha preso questa formula alla lettera. Finché resta nella srl, l'utile è reddito della società, tassato con l'IRES: non compare nella dichiarazione del socio e quindi non entra nel calcolo dei suoi contributi. Diventa reddito del socio in due soli casi: quando gli viene distribuito, oppure quando la società ha scelto il regime di trasparenza fiscale, che attribuisce il reddito ai soci come avviene nelle snc e nelle sas.
Due passaggi della sentenza contano molto nella pratica. Il primo: tocca all'INPS dimostrare che il reddito è stato attribuito al socio, non al socio dimostrare il contrario. Il secondo: lasciare gli utili in società non è di per sé un modo per evitare i contributi, nemmeno quando a deciderlo è il socio unico, perché le ragioni per accantonare possono essere molte e del tutto legittime.
Il testo integrale della prima delle sette pronunce si può scaricare qui: Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2026 n. 25377 (PDF).
Cosa non cambia
- Il contributo minimo annuo resta dovuto in ogni caso.
- Se la srl ha scelto la trasparenza fiscale, il reddito è del socio e i contributi si pagano su tutto.
- Meno contributi oggi significano una pensione più bassa domani. Il risparmio va messo accanto a questo.
Le criticità delle sentenze
C'è un aspetto che nel dibattito rischia di passare in secondo piano. Le cause decise riguardavano il 2015 e il 2017. In quegli anni i dividendi incassati dal socio di una srl entravano nel reddito IRPEF e si indicavano nella dichiarazione dei redditi. Il ragionamento della Corte quindi spostava nel tempo il pagamento dei contributi, senza cancellarlo: l'utile accantonato, una volta distribuito, sarebbe entrato nella dichiarazione del socio e lì avrebbe pagato i contributi. Prima o poi, in altre parole, si sarebbero pagati.
Dal 2018 la situazione è diversa. I dividendi subiscono una ritenuta del 26% a titolo d'imposta e non si indicano più nella dichiarazione dei redditi. Applicando alla lettera il criterio della Corte, un reddito «dichiarato ai fini IRPEF» non ci sarebbe mai: né quando l'utile resta in società, né quando viene distribuito. Il socio che lavora nella propria srl finirebbe per pagare soltanto il contributo minimo, qualunque sia l'utile della società.
Le sentenze non affrontano questo punto, perché guardano ad anni in cui il problema non si poneva. È difficile pensare che l'INPS accetti un risultato del genere senza reagire, ed è probabile che sia proprio questo il terreno del contenzioso dei prossimi anni. Per chi valuta di adeguarsi alle sentenze, è l'elemento di incertezza più rilevante.
L'INPS non ha ancora cambiato istruzioni
Sette sentenze concordi sono un segnale forte, ma la posizione ufficiale dell'Istituto è ancora quella di prima. La circolare INPS n. 14 di febbraio 2026, sui contributi di artigiani e commercianti, per il calcolo rinvia ancora alle circolari n. 102/2003 e n. 84/2021, che includono gli utili «ancorché non distribuiti». Finché non arriva un'indicazione diversa, gli uffici applicano quella.
Le due strade possibili oggi
1. Adeguarsi subito alle sentenze. Si calcolano i contributi solo sugli utili effettivamente percepiti, a partire dal secondo acconto 2026, che va versato entro il 30 novembre 2026. È una scelta sostenuta dalla Cassazione, ma va fatta sapendo che l'INPS con buona probabilità chiederà la differenza, maggiorata delle sanzioni civili, con un avviso di addebito, che ha già valore di titolo esecutivo. Per contestarlo bisogna fare ricorso al tribunale, davanti al giudice del lavoro, entro 40 giorni dalla notifica (art. 24 del DLgs. 46/1999). Il termine è perentorio: se passa, il debito non si può più contestare, anche se nel merito si avrebbe ragione. Lo ha ribadito la Cassazione pochi giorni fa, con l'ordinanza n. 25694 del 22 settembre 2026.
2. Continuare a pagare e aspettare l'INPS. Si versa come l'Istituto chiede e si attende una circolare che recepisca le sentenze. Può arrivare in pochi mesi come non arrivare mai. Nel frattempo si versano somme che potrebbero non essere dovute.
Gli anni passati
Chi negli anni scorsi ha pagato contributi sugli utili accantonati potrebbe, in teoria, chiederne la restituzione: il diritto si prescrive in dieci anni da ciascun versamento. Nella pratica i contro sono parecchi:
- l'INPS rimborsa senza interessi;
- i contributi restituiti escono dal conto della pensione;
- se l'INPS cambierà posizione, non è detto che lo faccia anche per gli anni già pagati;
- con le istruzioni INPS ancora invariate, una richiesta di rimborso oggi si tradurrebbe quasi certamente in una causa.
Come la vediamo
Sul passato riteniamo sia meglio lasciare le cose come stanno. Il rimborso passa quasi sicuramente da una causa, non porta interessi e riduce la pensione.
Sul futuro si può valutare di non pagare i contributi sugli utili accantonati, ma solo se si è disposti a correre il rischio di una causa con l'INPS. Sette sentenze concordi della Cassazione sono un argomento solido per sostenerla. Finché l'Istituto non cambia le proprie istruzioni, però, restano un argomento da far valere davanti a un giudice, non una regola che l'INPS applica da sé.
Fonte: Eutekne, 17 settembre 2026 — Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2026 n. 25377 e successive fino alla n. 25383.
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